La raccolta del Prestito da Socio

Grazie al prestito personale, i soci possono investire in modo sicuro e trasparente i loro capitali, contribuendo alla realizzazione di progetti socialmente utili e ottenendo tassi maggiori rispetto ai classici strumenti di investimento.

In esecuzione art. 4 dello statuto sociale, è istituita una sezione per la raccolta, fra tutti i soci (sia persone fisiche che giuridiche) che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, dei prestiti (sia fruttiferi che infruttiferi) da questi effettuati esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale della cooperativa.

Tale raccolta non costituisce raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi dell’articolo 11 comma 3 lettera a) del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) ed è disciplinata dalle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia in materia di raccolta del risparmio da parte dei soggetti diversi dalle banche.

Soci sovventori e soci finanziatori

Gli artt. 4 e 5 della Legge n. 59/1992 prevedono la doppia figura del socio sovventore e del socio finanziatore.

Le azioni (o quote) di sovvenzione sono lo strumento finanziario più diffuso tra le cooperative sociali; i titolari di tali azioni (o quote) sono denominati soci sovventori.

La legge non prevede nessun requisito per i soci sovventori; requisiti possono invece essere previsti dallo statuto della cooperativa sociale. I conferimenti dei soci sovventori (che non sono soggetti a nessun limite quantitativo) sono rappresentati da azioni nominative trasferibili (art. 4), la cui emissione non è preclusa alle cooperative sociali il cui capitale è costituito da quote.

Il successivo art. 5 prevede invece, quale assoluta novità in materia di cooperative, la figura del socio finanziatore.
I soci finanziatori sono coloro che, non interessati alla prestazione mutualistica fornita dalla cooperativa, apportano risorse finanziarie esclusivamente a titolo d’investimento.

La figura del socio finanziatore ha poi ricevuto una più ampia disciplina con la riforma societaria. Si tratta in pratica della possibilità che anche un estraneo alla cooperativa possa finanziarla ricevendo anche lui una remunerazione complessiva per i finanziamenti sottoscritti di assoluto privilegio (maggiorazione sugli interessi) attraverso la sottoscrizione di cosiddette “azioni di partecipazione” cooperativa.

In pratica tale normativa permette quindi anche alle cooperative sociali di usufruire di apporti di capitali esterni ed in particolare lo Statuto Alambicco ha ricompreso tale possibilità.