È l’istituto giuridico in virtù del quale un soggetto (in genere, il genitore), c.d. disponente, trasferisce la proprietà di un certo patrimonio ad altro soggetto, cosiddetto trustee, affinché lo gestisca secondo la sua volontà per uno scopo stabilito (per esempio la cura ed il mantenimento del figlio con disabilità).

Attraverso il trust si crea un patrimonio (insieme di diritti, beni mobili o immobili) da affidare ad una persona di fiducia, affinché lo utilizzi per l’assistenza e la cura della persona con disabilità. Al tempo stesso, si dà la possibilità a colui che costituisce il trust di prevedere non solo il vincolo di destinazione, ma anche le specifiche modalità organizzative dell’assistenza (per es. può prevedere che il trustee provveda col danaro affidatogli di far fare il controllo dentistico semestrale al figlio con disabilità).

Il disponente nel destinare i propri beni al trust non può intaccare la c.d. “legittima”, ossia la quota del suo patrimonio non disponibile, in quanto per legge destinata ai congiunti più prossimi.

Una volta costituito in trust, il patrimonio è soggetto a due vincoli:

  1. di destinazione, in quanto utilizzabile solo ed esclusivamente per il raggiungimento dello scopo prefissato dal disponente;
  2. di separazione, in quanto giuridicamente separato dal patrimonio del trustee, quindi né nella disponibilità di questo per il raggiungimento di propri fini, né aggredibile dai creditori di quest’ultimo.

Nell’atto istitutivo del trust, il disponente può prevedere che la figura del trustee sia ricoperta o da una persona fisica o da una persona giuridica (per esempio un’Associazione che si occupi della tutela di persone con disabilità). Al tempo stesso, il disponente può anche prevedere che vi sia un “garante” (c.d. protector) che controlli l’operato del trustee, ed eserciti nei suoi confronti poteri consultivi. I poteri del garante potrebbero, addirittura, spingersi alla revoca del trustee ed alla sostituzione dello stesso, in caso di mancato rispetto dello scopo del trust.

In genere, viene nominato “garante” colui che, rispetto alla persona con disabilità, sia tutore, curatore o amministratore di sostegno, dato il suo ufficio di protezione giuridica del beneficiario. Il disponente prevede nell’atto istitutivo anche quali debbano essere i beneficiari finali del trust, ossia coloro ai quali il trustee debba trasferire la proprietà dei beni alla morte del beneficiario con disabilità.

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